Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
[(1)Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.]
Note
(1)
Per la tutela del diritto di autore e di altri diritti comuni con il suo esercizio, vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633.