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Articolo 40 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 40 TULPS

(1)Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Note

(1) Per il caso di trasgressione all'ordine dato dal Prefetto di consegna di armi o munizioni, vedi l'art. 698, codice penale del 1930. Vedi, anche, l'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.

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