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Articolo 41 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 41 TULPS

(1)Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro(2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-27 settembre 2001, n. 332 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 38, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 sollevata in riferimento agli artt. 14 e 24 della Cost.
(2) Sulle perquisizioni che vengono effettuate dalla polizia giudiziaria vedi, anche, l'art. 224, Codice di procedura penale del 1930.

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