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Articolo 31 bis Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 31 bis TULPS

(1)1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità. L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite(2).

3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

4. [Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.](3)

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(2) Tale comma 2 è stato da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.
(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

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Consulenze legali
relative all'articolo 31 bis TULPS

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Daniele T. chiede
giovedģ 29/03/2018 - Emilia-Romagna
“buongiorno,vorrei ricevere più informazioni riguardanti l'articolo 31 bis del tulps,sono già in possesso dell'attestato di armiere,e vorrei esercitare la professione di consulente,mediatore nella compravendita di armi...”
Consulenza legale i 06/04/2018
L'intermediario in materia di armi è definito come la persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che esercita un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nell'organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità.

Così, mentre l'armaiolo si occupa della fabbricazione e del commercio in via diretta, l'intermediario svolge essenzialmente l'attività di mettere in contatto due o più contraenti al fine di concludere uno o più affari.

Pur se sostanzialmente differenti, le due attività professionali hanno in comune la necessità del rilascio di una licenza del Questore competente, la quale ha una validità di tre anni.

Tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 31 bis TULPS, la licenza non è la medesima, dato che, per gli intermediari, è necessaria una “apposita licenza”. Ciò determina la conseguenza che anche il professionista cui sia già stata rilasciata la licenza di armaiolo deve richiedere una apposita nuova licenza anche per esercitare la professione di intermediario. Il possesso della licenza di armaiolo permette anche la detenzione delle armi, non consentita invece al mero intermediario.

Per tale ultima figura è inoltre richiesta l'iscrizione presso il registro nazionale delle imprese di cui al D.Lgs. n. 66/2010. Tale registro, istituito presso il Segretariato generale della Difesa, prescrive che le autorizzazioni ad iniziare le attività di intermediazione di armi (quali quelle rilasciate dal Questore di cui sopra), possono essere rilasciate solo previa iscrizione nel Registro, in tal modo intendendosi che il primo atto da richiedere per iniziare l'attività di intermediario è proprio quello dell'iscrizione.

Per quanto interessa in questa sede, l'imprenditore o il legale rappresentante della società deve:
  • possedere la cittadinanza italiana o essere residente in Italia se cittadino di Paese legato all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria (tutti i Paesi dell'UE lo sono);
  • non essere dichiarato fallito;
  • non essere incorsi in condanne definitive per reati legati al commercio illegale di materiale di armamento;


Per i soggetti autorizzati all’intermediazione la norma dispone altresì l’obbligo di comunicazione, all’Autorità che ha rilasciato la licenza, l’ultimo giorno del mese, di un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Tale resoconto, pertanto, dovrà contenere ogni utile informazione sulla singola operazione, ivi compresi il riferimento ai rispettivi titoli autorizzatori (autorizzazione all’esportazione/importazione) delle parti coinvolte nella compravendita delle armi.

Infine, la norma, in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, da un lato introduce la possibilità di trasmissione della suddetta comunicazione mensile, oltre che nelle forme ordinarie, anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di P.S. Competente, dall’altra, rispetto alla formulazione originaria dell’art 31 bis, che all’ultimo comma, ora abrogato, prevedeva il rinvio ad un regolamento attuativo, dà diretta ed immediata attuazione alla disciplina normativa in argomento, entrata in vigore dal 5 novembre 2013.