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Articolo 55 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 55 TULPS

(1)Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati(2).

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività(3).

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni (10) successivi alla cessazione dell'attività(4).

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera(5).

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere(6).

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000)(7)(8).

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E(9).

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000)(7)(8).

Note

(1) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.
(2) Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(3) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(4) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(5) Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 25 gennaio 2006, n. 29.
(6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(7) Importo così elevato per effetto dell'art. 34, comma 1, L. 18 aprile 1975, n. 110 e dell'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(8) Comma aggiunto dall' art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
(9) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 25 gennaio 2006, n. 29.
(10) Comma da ultimo modificato dall'art. 16, comma 4) del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81.

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