(1)(2)(3)Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221 bis è presentato al prefetto.
Note
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(2)
La Corte costituzionale con sentenza 27 marzo-7 aprile 1995, n. 115 (G.U. 12 aprile 1995, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane),123 e 124, secondo comma, del presente testo unico, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato conR.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 115 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato non fondata ogni altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-quinquies, diversa da quella decisa con questa stessa sentenza (vedi nota 10/b), sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione.