[Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gią stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52.
Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse pił violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la pił grave di esse, aumentata da un terzo alla metą.
Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
La sanzione stabilita nel secondo comma dello art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al cinquanta per cento.
Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.]