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Articolo 49 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2024]

Determinazione delle pene pecuniarie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 49 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471(0)

[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.]

Note

(0) Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha confermato (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 49.

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