Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471(0)
[Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire:
- 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
- 2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello art. 51;
3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente.]
Note
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Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha confermato (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 47.