[1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).
2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.]