(1)1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391 bis del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni(2).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro un milione e cinquecentomila(2).