1. (1)Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193 quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98 ter, comma 1, e 98 ter 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine(3).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193 quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98 quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti(2)(3).
3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190 bis, commi 2, 3 e 3-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni(4).
7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113 bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro.
8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.