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Articolo 190 bis 3 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 12/03/2025]

Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione

Dispositivo dell'art. 190 bis 3 TUF

1. (1)In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

  1. a) nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di investimento a capitale fisso (SICAF), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è determinabile;
  2. b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 20 milioni;
  3. c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile;
  4. d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 1 milione e il fatturato è determinabile.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

  1. a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1;
  2. b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1;
  3. c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 1.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

  1. a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle SICAV, delle SICAF, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è determinabile;
  2. b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 14 milioni;
  3. c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 350.000 e il fatturato è determinabile;
  4. d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 700.000 e il fatturato è determinabile.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

  1. a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3;
  2. b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 3;
  3. c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 3.

5. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.

8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196 ter.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23.

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