[1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla societā di revisione o alla societā assoggettata a revisione un danno di rilevante gravitā, la pena č aumentata fino alla metā.
2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della societā di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, č comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell'autoritā giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della societā di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attivitā o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.]