[1. I responsabili della revisione delle societā con azioni quotate, delle societā da queste controllate e delle societā che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societā, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilitā data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societā assoggettata a revisione, la pena č aumentata fino alla metā.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dā o promette l'utilitā nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della societā assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.]