1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
- a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
- b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014(1);
- b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(2)
La lettera b-bis è stata introdotta dalll'art. 26, comma 1, lettera b) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.