1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalitā stabilite dallo statuto e con periodicitā almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivitā svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societā o dalle societā controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivitā di direzione e coordinamento.
2. L'obbligo previsto dal comma precedente č adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Il collegio sindacale e il revisore legale o la societā di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.