1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.