1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125 bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127 bis, 127 ter e 127 quater.
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dall'articolo 126 bis, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni.