1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto(1).
2. [I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.](2)