(1)1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.