1. (1)Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.