1. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29 ter del presente decreto, che operano in qualità di partecipanti alle controparti centrali.
2. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi connessi agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29 ter del presente decreto e dei gestori dei mercati regolamentati.
4. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato.