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Articolo 79 novies 1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Individuazione delle autoritą nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23)

Dispositivo dell'art. 79 novies 1 TUF

1. (1)Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformità all'articolo 79 sexies, comma 3, primo periodo.

2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

  1. a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
  2. b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonché il nuovo organo di controllo.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:

  1. a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;
  2. b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23.

5. La Banca d'Italia è l'autorità competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti, la Banca d'Italia può emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

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