1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivitą di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.