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Articolo 88 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ritiro degli strumenti finanziari accentrati

Dispositivo dell'art. 88 TUF

1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui č chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata č convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Il depositario centrale di titoli puō autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata č fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualitā di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

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