1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui č chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata č convalidato con timbro, data e firma del depositario.
2. Il depositario centrale di titoli puō autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata č fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualitā di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.