[1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di:
- a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o un APA che gestisce anche un CTP tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività;
- b) risorse adeguate e dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
2. La Consob detta con regolamento:
- a) i requisiti organizzativi specifici dei meccanismi di pubblicazione (APA), dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e dei meccanismi di segnalazione (ARM);
- b) gli elementi minimi che le informazioni rese pubbliche dall'APA e le informazioni consolidate dal CTP devono riportare;
- c) le disposizioni attuative dell'articolo 4 undecies.
3. Qualora una sede di negoziazione effettui segnalazioni di operazioni in strumenti finanziari per conto di un'impresa di investimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa rispetta le disposizioni previste al comma 1, lettera b), nonché le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi del comma 2, lettera a).]