1. La Banca d'Italia , sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.