1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
- a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero
- b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180(1).
2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e le disposizioni da esso richiamate(1).
Note
(1)
I commi 1, lettere a) e b), e 3 sono stati modificati dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.