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Articolo 51 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Provvedimenti ingiuntivi nei confronti intermediari nazionali e extracomunitari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 51 TUF

CAPO ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129

[1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

  1. a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
  2. b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.]]

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