1. (1)La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.
Note
(1)
Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.