ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DELLA PARTE II, TITOLO III, CAPO I, DISPOSTA DAL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 44
[1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:
- a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) lo statuto preveda:
- 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
- 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.
- f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a quest'ultima la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.]