1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.
2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35 ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35 ter, commi 2 e 3.
3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760.
4. La Consob è l'autorità competente a:
- a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- d) adempiere agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760(1);
- e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.
5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, né l'acquisizione del parere di tale Autorità ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.
6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.