Cass. civ. n. 10823/1996
L'art. 3 della legge n. 4 del 1929 relativa agli illeciti tributari e alle relative pene pecuniarie, nell'affidare alle leggi finanziarie di stabilire quando, dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga, per il trasgressore, l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato, e nell'aggiungere che l'obbligazione ha carattere "civile", non presenta alcun carattere di incompatibilitā con la disciplina dettata dalla legge n. 689 del 1981. Anche le pene pecuniarie per violazione di leggi finanziarie (cosė come le sanzioni amministrative) appartengono, infatti, al sistema del diritto punitivo, caratterizzato dalla natura afflittiva della sanzione comminata al trasgressore. Ne consegue pertanto, l'applicabilitā, anche alle sanzioni pecuniarie relative ad illeciti tributari, della disposizione di cui all'art. 7 legge n. 689 del 1981 relativa alla intrasmissibilitā dell'obbligazione agli eredi, non bastando - d'altronde - affermare il carattere "civile" dell'obbligazione, a farne conseguire la trasmissibilitā, e dovendosi escludere ogni pretesa funzione anche risarcitoria rivestita dalla pena pecuniaria tributaria. (rigetta, App. Brescia, 7 marzo 1991)
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Costituisce principio generale riaffermato in un arco di tempo ormai considerevole e tradotto in esplicite proposizioni normative, quello per cui le obbligazioni di pagare le somme dovute a titolo di sanzioni per le violazioni amministrative non si trasmettono agli eredi. Tale principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali č prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non č prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore. (rigetta, App. Brescia, 7 marzo 1991)
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Il collegamento tra le violazioni previste da leggi in materia finanziaria (e quindi relative ai tributi dello Stato: art. 1 legge 7 gennaio 1929, n. 4) e la disciplina generale delle sanzioni amministrative č espressamente stabilito dall'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 12 della legge n. 689 cit., il quale, definendo l'ambito applicativo delle disposizioni del capo I (nel quale sono compresi gli artt. 7 e 39), stabilisce che esse si osservano - in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito - per tutte le violazioni per le quali č prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, anche quando questa sanzione non č prevista in sostituzione di una sanzione penale. (rigetta, App. Brescia, 7 marzo 1991)