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Articolo 156 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 31/12/2024]

Determinazione del reddito imponibile

Dispositivo dell'art. 156 TUIR

1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

  1. a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
  2. b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
  3. c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
  4. d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo(1).

3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione(1).

Note

(1) I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

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