Cass. civ. n. 11087/2019
In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n.185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata già presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso.
Cass. civ. n. 3770/2015
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, il costo sostenuto dal mutuatario, rappresentato dalla traslazione economica dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (nella specie, l'imposta sostitutiva sui mutui a lungo termine), deve essere qualificato non come imposta ma come parte del corrispettivo del finanziamento deducibile secondo l'ordinario principio di competenza ex art. 74 (ora 108) del d.P.R. 22 dicembre 1974, n. 917. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. del Veneto, 15/11/2007)
Cass. civ. n. 8844/2014
In tema di IRPEG ed ILOR, le spese sostenute da una società produttrice di medicinali per l'organizzazione di meetings informativi di prodotti farmaceutici possono essere qualificate come spese di rappresentanza, onde invocarne la deducibilità, qualora l'attività suddetta risponda, quanto alla finalità, ad esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico e, circa i modi, a criteri di ragionevolezza e di subalternità rispetto agli scopi scientifici, con esclusione di fini pubblicitari. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 28/01/2008).
Corte cost. n. 232/2012
Deve essere ordinata la restituzione alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, alla Commissione tributaria regionale di Bari, alla Commissione tributaria provinciale di Parma, alla Commissione tributaria regionale Lombardia e alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, degli atti relativi ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale, introdotti con sei ordinanze di analogo tenore, con le quali, è stata sollevata, con riferimento agli anni di imposta dal 2001 al 2007, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui prevede che l'IRAP non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, il quadro normativo di riferimento è profondamente cambiato perché: a) è entrato in vigore l'art. 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha dettato norme in materia di «Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani», riguardanti anche il tributo in oggetto; b) l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha poi inserito il comma 1-quater nell'art. 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che: «In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo». Il suindicato ius superveniens è intervenuto, anche retroattivamente, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alle disposizioni censurate dalle sei ordinanze di remissione. Pertanto la modifica del combinato disposto delle tre disposizioni censurate impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché operino una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, con l'occasione colmando ogni eventuale lacuna delle singole ordinanze di rimessione in ordine alla descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , alla motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni e alla ricostruzione del quadro normativo. Precedenti citati: - in materia di restituzione degli atti per ius superveniens : ordinanze n. 190, n. 182 e n. 180 del 2012.