(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, il costo sostenuto dal mutuatario, rappresentato dalla traslazione economica dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (nella specie, l'imposta sostitutiva sui mutui a lungo termine), deve essere qualificato non come imposta ma come parte del corrispettivo del finanziamento deducibile secondo l'ordinario principio di competenza ex art. 74 (ora 108) del d.P.R. 22 dicembre 1974, n. 917. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. del Veneto, 15/11/2007)