(massima n. 1)
In tema di IRAP, ai fini della deducibilitą del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n.185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata gią presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso.