1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unitā immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unitā immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo č costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, č determinato comparativamente ai canoni di locazione di unitā immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unitā immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.