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Articolo 24 ter Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno

Dispositivo dell'art. 24 ter TUIR

(1)1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24 bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione(2).

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.

8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1 comma 273 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed è stata successivamente modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
(2) Comma modificato, da ultimo, dal D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Massime relative all'art. 24 ter TUIR

Cass. civ. n. 8627/2019

In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non è necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in più unità catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013).

Cass. civ. n. 6117/2019

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero è escluso dalla base imponibile ex art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di retribuzione differita che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare degli emolumenti corrisposti, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia la residenza in Italia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al principio enunciato la circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 18 ottobre 1997 che, posta a fondamento della sentenza impugnata, aveva considerato la norma indicata inapplicabile all'indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore per prestazioni svolte all'estero per conto di una società italiana ivi operante). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011).

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R. F. chiede
martedì 24/05/2022 - Estero
“Apprezzerei molto un vostro chiarimento sul quesito seguente:

Io sono cittadino italiano (fiscalmente) residente in Regno Unito da 31 anni (iscritto all’AIRE). Intendo trasferirmi in Italia a gennaio 2024, stabilirmi in Abruzzo e usufruire del regime agevolato 7% flat-tax per redditi da pensione estera.

Un requisito fondamentale per accedere al suddetto regime agevolato è quello di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Perciò mi chiedo se tale requisito fondamentale verrebbe a mancare nel caso seguente:

Se io compro una casa nei prossimi mesi, la rogito come prima casa usufruendo dell’imposta di registro agevolata al 2% impegnandomi a trasferivi la residenza entro 18 mesi, e la ristrutturo usufruendo dei bonus edilizi — continuando nel frattempo a risiedere fiscalmente in Regno Unito (con brevi soggiorni in Italia, per un periodo totale di massimo un paio di mesi all’anno) fino al trasferimento definitivo in Italia nel gennaio 2024.

In sostanza, vorrei appurare se l’acquisto della casa (anticipato rispetto al trasferimento attuale) interferisca col requisito essenziale per accedere al regime 7% flat-tax (cioè di non essere fiscalmente residenti per i precedenti 5 anni), semplicemente per il fatto che nel momento in cui acquisto una casa andrò a pagare (da non-residente) IMU e IRPEF sulla rendita catastale (con nessun’altro reddito prodotto in Italia).

(Per chiarire ulteriormente: non potrei comunque optare per il regime agevolato prima del gennaio 2024, data in cui comincerò a percepire la pensione estera. Quindi devo assicurarmi che io non diventi inavvertitamente fiscalmente residente in Italia fino a tale data).

Apprezzerei molto un vostro parere che mi chiarisca quanto sopra.

Ringrazio per la cortese assistenza.”
Consulenza legale i 15/07/2022
Come correttamente riportato nel quesito, è previsto un regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, art. 24 ter TUIR. L’articolo appena citato stabilisce che il concetto di residenza deve essere inteso secondo quanto riportato dall’art. 2 co. 2 del TUIR il quale recita “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del c.c.”.
Requisito fondamentale per poter optare per questo regime di imposizione sostitutiva è che il soggetto non sia stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.
L’acquisto di una casa con l’utilizzo benefici prima casa in Italia non genera in automatico lo status di residente ai fini fiscali del contribuente. Un soggetto è considerato residente fiscalmente in Italia solo se sussistono i requisiti indicati poc’anzi.
Si aggiunga che, per quanto riguarda la normativa relativa all’agevolazione prima casa, per i cittadini italiani residenti all’estero non è richiesto che gli stessi stabiliscano la residenza entro 18 mesi nel Comune dell’immobile acquistato.
Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene che la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva del 7% sulla pensione percepita all’estero non sia ostacolata dall’acquisto anticipato di un immobile in Italia.