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Articolo 78 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Prescrizione del diritto all'imposta

Dispositivo dell'art. 78 TUR

1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 78 TUR

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Antonio V. chiede
mercoledģ 10/02/2021 - Lazio

“Quale è il termine di prescrizione dell'imposta di registro?

Ho pendente una opposizione tributaria avverso una richiesta di pagamento di imposta di registro.
La questione controversa è se a tale imposta è applicabile il termine quinquennale di prescrizione o quello, ordinario, decennale


Consulenza legale i 16/02/2021
Il tema della prescrizione in materia di imposta di registro è stato da ultimo affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27698 del 03.12.2020, con la quale la stessa Corte ha respinto il ricorso della ricorrente che aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al comma 1 lett. c) dell’art. 25 delle disp. risc. imp. redditi, sostenendo che la cartella esattoriale era stata notificata in violazione del termine di decadenza (biennale) ivi previsto, termine, questo, applicabile anche all'imposta di registro.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente destituito di fondamento in quanto, con consolidato orientamento interpretativo (Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028), è stato precisato che, anche in materia di imposta di registro, occorre distinguere tra il termine di decadenza entro cui deve essere esercitato il potere di rettifica e liquidazione ed il termine di prescrizione entro cui, una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, può essere fatto valere il diritto di credito degli importi dovuti ai fini della riscossione.

Al riguardo, la Corte ha osservato che opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del T.U.R., concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 15 delle disp. risc. imp. redditi, quanto all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, comma 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA.