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Articolo 39 bis 1 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/12/2024]

Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti

Dispositivo dell'art. 39 bis 1 Testo unico sull'immigrazione

(1)1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39 bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

  1. a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
  2. b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 7.

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