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Articolo 39 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/12/2024]

Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore

Dispositivo dell'art. 39 Testo unico sull'immigrazione

1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo(1).

2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza(2).

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

  1. a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
  2. b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso(3);
  3. c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
  4. d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
  5. e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica e alla formazione superiore in Italia(3);
  6. f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. [In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.](4)

4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o più istituti di istruzione(5).

4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto(5).

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, e 42 bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio(6).

5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente»(7).

5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) è rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma è scaduto o revocato(7).

5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

  1. a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
  2. b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo(7).

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:

  1. a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, e 42 bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25(8);
  2. b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
  3. c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
  4. d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9 bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
  5. e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater;
  6. f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27 quinquies, comma 2;
  7. g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso(7).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(3) Tale lettera è stata modificata dall'art. 1 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(4) Comma abrogato dal D.L. 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.
(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 5 lettera e) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(6) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera p) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(7) Tale comma è stato inserito dall'art. 1 comma 5 lettera g) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(8) Tale lettera è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lettera p) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

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