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Articolo 27 bis Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/12/2024]

Ingresso e soggiorno per volontariato

Dispositivo dell'art. 27 bis Testo unico sull'immigrazione

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico(1).

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

  1. a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale:
  2. 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
  3. 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
  4. 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonchè enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
  5. b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate:
  6. 1) le attività assegnate al volontario;
  7. 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività;
  8. 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno;
  9. 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
  10. c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;
  11. d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario(1).

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta(2).

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

  1. a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
  2. b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
  3. c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
  4. d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare(3).

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero(3).

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi(4).

5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

  1. a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
  2. b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo(5).

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 bis.

6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana(6).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 1 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 1 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(6) Tale comma è stato inserito dall'art. 1 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

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