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Articolo 59 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Composizione

Dispositivo dell'art. 59 Codice del terzo settore

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

  1. a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
  2. b) quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
  3. c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;
  4. d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
  5. d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

  1. a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
  2. b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
  3. c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

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