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Articolo 18 ter Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Dispositivo dell'art. 18 ter Testo unico sull'immigrazione

1. (1)Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603 bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.

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