Cass. civ. n. 6651/2017
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti (o ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'Ente), ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
–
Nel caso in cui una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune (art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
–
Qualora lo statuto affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi può costituirsi senza bisogno di procura, o affidare l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva presso la Corte di Cassazione.
–
Quanto indicato per lo statuto comunale è valido anche per il regolamento, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio alla normativa regolamentare.
Cass. civ. n. 18162/2009
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dal (o, nei confronti del) presidente della circoscrizione comunale, anche quando si tratti di tributi (nella specie, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità) pertinenti alla circoscrizione stessa, non essendo a tale organo delegabile, per legge e per statuto, la funzione di rappresentanza unitaria del Comune, che spetta, ai sensi degli artt. 6 e 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), al Sindaco ed è delegabile, per settori, ad alcuni dirigenti amministrativi.
Cass. civ. n. 6227/2009
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali recato dal D.L.vo 12 agosto 2000, n. 267, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte degli organi collegiali (consiglio o giunta) non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del presidente della comunità montana, che è organo responsabile dell'Amministrazione locale, munito di rappresentanza legale della stessa (secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 50 del predetto D.L.vo n. 267); ne consegue che l'eventuale illegittimità della delibera autorizzativa della giunta non può incidere sulla validità della costituzione in giudizio della comunità per mezzo del suo presidente.
Cass. civ. n. 29837/2008
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, delineato dagli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, interpretati alla luce della successiva evoluzione normativa e in particolare della riforma dell'art. 114 comma 2 Cost. e dell'art. 4 L. n. 131 del 2003 di attuazione di tale riforma, lo statuto del Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267 del 2000. In particolare, qualora lo statuto affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico a un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.