(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dal (o, nei confronti del) presidente della circoscrizione comunale, anche quando si tratti di tributi (nella specie, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità) pertinenti alla circoscrizione stessa, non essendo a tale organo delegabile, per legge e per statuto, la funzione di rappresentanza unitaria del Comune, che spetta, ai sensi degli artt. 6 e 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), al Sindaco ed è delegabile, per settori, ad alcuni dirigenti amministrativi.