(massima n. 1)
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, delineato dagli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, interpretati alla luce della successiva evoluzione normativa e in particolare della riforma dell'art. 114 comma 2 Cost. e dell'art. 4 L. n. 131 del 2003 di attuazione di tale riforma, lo statuto del Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267 del 2000. In particolare, qualora lo statuto affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico a un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.