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Articolo 48 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Aziende erogatrici di servizi pubblici

Dispositivo dell'art. 48 Testo unico edilizia

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza della stessa.

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

Spiegazione dell'art. 48 Testo unico edilizia

La norma in commento pone il divieto alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture a favore di fabbricati privi di permesso di costruire o di SCIA sostitutiva, comminando la nullità del contratto e sanzioni amministrative al funzionario stipulante.
In punto, si nota che non è specificata l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni, ma la più recente dottrina ritiene che essa sia da riconoscere nel Comune, in quanto Ente titolare della generale funzione di vigilanza in materia edilizia.

Le uniche eccezioni ammesse sono collegate al rilascio della concessione in sanatoria, alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità o di condono con prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, nonché alla stipulazione dei contratti di somministrazione prima del 17 marzo 1985.
La data citata dal comma 1 corrisponde all’entrata in vigore della L. n. 47/1985, che costituisce il diretto antecedente normativo dell’articolo 48, anche se una prima formulazione (più limitata) del divieto in esame si ritrova già nell’art. 15, L. n. 10/1977.

Per quanto riguarda la nozione di servizi pubblici, si registrano opinioni discordanti, in quanto una parte della dottrina restringe il campo di applicazione del divieto ai soli servizi oggetto di contratti di somministrazione (come ad esempio energia elettrica e gas), escludendo le prestazioni erogate secondo modelli negoziali diversi o regolati da rapporti di natura pubblicistica (come la raccolta dei rifiuti o i servizi di fognatura); un secondo orientamento, invece, accoglie una interpretazione più ampia, estendendo il divieto a tutti i servizi destinati all’utilità del fabbricato abusivo, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il fornitore.

In merito al tipo di abusi che giustificano la mancata prestazione dei servizi pubblici, si ritiene che il divieto de quo si applichi soltanto ai casi di radicale assenza di titolo abilitativo, ma non alle ipotesi di totale difformità dallo stesso, non potendo porre a carico delle aziende erogatrici l’onere di indagare la conformità edilizia degli immobili al permesso di costruire (o alla SCIA sostitutiva)
La giurisprudenza ha chiarito inoltre che, ai fini del rispetto delle disposizioni della norma in commento, è richiesto solo un controllo formale sulla esistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione degli estremi della concessione (ordinaria o in sanatoria), senza che sia richiesto anche un controllo sulla reale esistenza del titolo.
È chiaro che, comunque, in caso di dichiarazioni non veritiere, resta ferma la configurabilità della responsabilità penale a carico del dichiarante.

L’ultimo comma, infine, è stato aggiunto nel 2003, prevedendo a carico delle aziende erogatrici di pubblici servizi l’ulteriore obbligo di comunicare al Sindaco le richieste di allaccio effettuate per gli immobili compresi nel territorio comunale, con indicazione dei relativi titoli edilizi.
Tale disposizione ha la dichiarata la finalità di rafforzare lo svolgimento della vigilanza edilizia, consentendo al Comune di operare un controllo incrociato anche in relazione alla stipulazione di nuovi contratti di fornitura che siano formalmente provvisti della dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

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J. B. chiede
lunedģ 03/06/2024
“Buongiorno,
Abito in una casa messa a catasto come villetta, situata in terreno agricolo.
Dispongo dell'allacciamento all'energia elettrica e non ho l'allacciamento all'acqua pubblica.
Posso richiederlo come cittadino?
E' necessario avere un'azienda agricola per ottenere l'allacciamento all'acqua pubblica?
Grazie

Consulenza legale i 18/06/2024
Innanzitutto, va chiarito che non sembra essere necessario essere titolari di un’azienda agricola per ottenere per gli immobili situati su terreni agricoli l’allacciamento alle utenze (quale luce, acqua e simili).
Tuttavia, è a tal fine necessario (e ciò n via generale, non solo per i fabbricati in zona agricola) che la costruzione non sia abusiva.
In particolare, ai sensi dell’art. 48 T.U. Edilizia, le aziende erogatrici dei servizi pubblici hanno il divieto di provvedere alla fornitura per opere prive di permesso di costruire, per opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
Il quesito non fornisce elementi sufficienti a capire se il caso di specie ricada o meno in una delle predette ipotesi, ma si precisa che il semplice fatto che l’immobile sia accatastato non è da solo indice del fatto che esso non sia abusivo, in quanto i titoli edilizi operano su un piano diverso rispetto alle risultanze catastali.
Invece, la circostanza che esista già un allacciamento all’energia elettrica potrebbe essere un elemento a favore della non abusività dell’immobile, in quanto per tale fornitura valgono le stesse regole sopra descritte (e se il fabbricato fosse stato abusivo non sarebbe stato possibile stipulare il relativo contratto).
Inoltre, una immediata verifica può essere fatta sulla base di quanto scritto nell’atto di compravendita dell’edificio, in cui devono essere indicati gli estremi dei titoli autorizzativi edilizi.